La Procura Generale è l’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello con funzioni in ambito penale, civile ed amministrativo e con riferimento alla cooperazione internazionale. Le funzioni del Procuratore Generale sono definite dall’Ordinamento giudiziario (art.73 e ss. Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12).
- Nel settore penale: i magistrati della Procura Generale partecipano alle udienze in grado di appello, esaminano le sentenze e i provvedimenti pronunciati da tutti i Giudici del distretto ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione, esaminano le decisioni dei Tribunali in materia di misure di prevenzione, esprimono pareri, curano l’esecuzione dei provvedimenti penali passati in giudicato (esecutivi). Il Procuratore Generale può disporre, nei casi contemplati della legge, l’avocazione dei procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari e in questi casi partecipano anche alle udienze innanzi ai Giudici di primo grado.
- Nel settore civile: il Procuratore Generale è parte necessaria del processo ed interviene in tutte le cause in grado di appello per le quali il Pubblico Ministero avrebbe potuto iniziare l’azione civile (interdizione ed inabilitazione, separazione e divorzio, nonché modifiche delle condizione conseguenti a dette pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria, stato delle persone); esamina sentenze e provvedimenti dei Giudici del distretto.
- In ambito internazionale: i magistrati della Procura Generale espletano varie attività in materia di rapporti giurisdizionali in ambito internazionale, tra le quali rogatorie, estradizioni, mandati di arresto europeo (MAE), riconoscimento di sentenze straniere, esecuzione extraterritoriale delle condanne, successioni di connazionali all’estero. E' previsto un magistrato designato della Procura Generale che sia punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea e corrispondente nazionale di Eurojust per il distretto.
- Altre attività: tra le altre competenze della Procura Generale si annoverano la revisione delle condanne ex art. 73 d.lgs. 231/2001, la competenza prevista dalle specifiche normative sugli Ordini professionali, la vigilanza sul Pubblico Registro Automobilistico e sulle Conservatorie dei Registri Immobiliari.
Per assicurare il rispetto delle leggi dello Stato e l'amministrazione della Giustizia in tempi rapidi e uguali per tutti, la Procura Generale della Repubblica esercita le seguenti funzioni:
• Funzioni di Pubblico Ministero:
- I Magistrati della Procura Generale svolgono le funzioni di pubblico Ministero nel processo di secondo grado che si svolge dinanzi alla Corte d’Appello (o alla Corte d’Assise d’Appello per i reati di competenza) quando una parte del giudizio di I grado – Pubblico Ministero o parte civile – non è soddisfatta dell’esito del giudizio stesso ed ha proposto impugnazione o, nel caso della parte civile, sollecita quella della Procura Generale.
- In caso di avocazione delle indagini in corso presso le Procure del Distretto, i magistrati della Procura Generale conducono personalmente le stesse svolgendo tutte le funzioni proprie del Pubblico Ministero.
- In tale ambito, se le prove a carico della persona indagata non sono sufficienti per sostenere l’accusa oppure dimostrano che l’indagato è innocente, il Pubblico Ministero deve chiedere al giudice di non procedere.
• Esecuzione delle sentenze divenute definitive.
- La Procura Generale della Repubblica, dopo aver ricevuto dalla Corte d’Appello (Giudice di II grado) la sentenza, calcola il periodo di pena che il condannato dovrà scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emette i relativi provvedimenti coercitivi.